Si comunica che il Governo della Repubblica di Serbia, nella Seduta del Governo, tenutasi il 14 marzo u.s., ha emanato il Decreto che modifica il Decreto di proclamazione della malattia COVID-19 causata dal virus SARS-CoV-2 della malattia infettiva, punto 4 del Decreto, ed al fine di impedire la diffusione di questa malattia infettiva sul territorio della Repubblica di Serbia, il quale stabilisce divieti nei confronti dei cittadini stranieri che provengono dai paesi, ovvero dai territori in cui la trasmissione della malattia COVID-19 è intensa, ossia dai focolai dell’epidemia, ed in particolare: dalla provincia di Hubei nella Repubblica Popolare di Cina, dalla città di Daega e dalla Provincia di Geyeongsang della Repubblica di Corea, dalla Federazione Svizzera, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica Islamica dell’Iran, dalla Romania, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica Federativa di Germania, dalla Repubblica Francese, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica Ellenica, e sulla base del quale le autorità competenti vieteranno temporaneamente ovvero limiteranno l’ingresso e la circolazione.
Tali misure non saranno applicate nei seguenti casi:
1) il personale a bordo delle autovetture che effettuano il trasporto internazionale nei trasporti terrestri. Nel caso dei trasporti internazionali di transito del carico per via terrestre, il trasporto si limita al periodo non superiore a 12 ore dal momento dell’ingresso nel territorio della Repubblica di Serbia;
2) il personale a bordo delle navi che trasportano la merce verso uno dei porti nazionali. Nel caso della navigazione di transito sulla rotta fluviale internazionale sul territorio della Repubblica di Serbia, la medesima è limitata al periodo non superiore a 90 ore per le composizioni navali e non superiore a 60 ore per le navigazioni autonome dal momento dell’ingresso nel territorio della Repubblica di Serbia nel caso della navigazione a monte, ovvero non superiore a 72 ore per le composizioni navali e non superiore a 54 ore per le navigazioni autonome dal momento dell’ingresso nel territorio della Repubblica di Serbia nel caso della navigazione a valle;
3) il personale ferroviario dei treni che entrano nella zona delle stazioni di confine definite dagli accordi internazionali;
4) il personale a bordo degli aerei la cui destinazione finale è la Repubblica di Serbia o i quali sono in transito attraverso gli aeroporti internazionali della Repubblica di Serbia;
5) le persone autorizzate a entrare nella Repubblica di Serbia da parte dell’Autorità di lavoro del Governo composta dal Ministero della Salute, dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Edilizia, dei Trasporti e delle Infrastrutture;
6) le missioni umanitarie con l’obbligatorio accompagnamento concordato per via diplomatica.
I cittadini della Repubblica di Serbia provenienti dai paesi, ovvero dai territorio con la diffusione intensa della malattia COVID-19, ovvero dai focolai dell’epidemia sopra indicati, sono obbligati a sottoporsi all’autoisolamento per la durata di 14 giorni.
Si sottolinea che le misure di divieto si riferiscono a tutti i cittadini stranieri (e dei paesi terzi) che provengono dai paesi, ovvero dai territori con la diffusione intensa della malattia COVID-19, ovvero dai focolai dell’epidemia, sopra indicati.
Il Decreto è entrato in vigore in data odierna, 14 marzo 2020, e rimane in vigore fino a ulteriore avviso.